[1]Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.

[2]La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio.

[3]Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art59 · fonte del testo

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