[1]L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

[2]Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione. 21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342

21

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica rilasciate ai sensi del presente articolo cessano di avere efficacia.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art134 · fonte del testo

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