[1]Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

[2]La costruzione di tali impianti e' approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

[3]Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonche' quelle del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art129 · fonte del testo

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