[1]Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di' acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sara' determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere.

[2]Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art102 · fonte del testo

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