Art. 17 — Provvedimenti di portata generale

1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi. 2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalita' di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 10 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari