Art. 2 — Art. 2 della legge 29 marzo 1903, a. 103, e art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

[1]Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto dall'art. 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico.

[2]Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi tenendo contabilita' separate.

[3]Le aziende speciali hanno la capacita' di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

[4]Esse sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, che puo' sempre esaminarne l'andamento.

[5]Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

[6]Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19.

[7]Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potra' eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art2 · fonte del testo

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