Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Assunzione dei ricavi
[2](articolo 1, comma 39, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
