Art. 56 — (R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti

E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R). Con le modalita' di cui al comma 1, si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la societa' di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R). I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R). I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art56 · fonte del testo

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