Art. 24 — (R) Individuazione delle società di gestione accentrata

La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R). Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R). Il Ministero individua la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:

  • a)grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni d'euro;
  • b)struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;
  • c)operativita' con altre societa' di gestione accentrata;
  • d)svolgimento di attivita' connesse e strumentali;
  • e)eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998;
  • f)intermediari ammessi al sistema;
  • g)impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R). Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R). Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R). Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art24 · fonte del testo

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