Le deliberazioni adottate in adunanza di una o piu' Sezioni o dalle Commissioni speciali permanenti ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni o Commissioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni, ne' impegnino il bilancio consigliare. La deliberazione di una o piu' Sezioni o Commissioni speciali permanenti, portante comunque un'influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza. Quando la deliberazione interferisce con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni speciali permanenti, il presidente del Consiglio convoca di urgenza le Sezioni o le Commissioni interessate.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art28 · fonte del testo

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