Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Prescrizione del diritto all'imposta (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
