Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi (articolo 8 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
[2]1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
