Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonche' tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie (articolo 6 legge 18 giugno 2015, n. 95)

[2]1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194. 2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi. 3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 193, comma 2, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art195 · fonte del testo

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