Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni varie (articolo 9 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)
[2]1.Le richieste di assistenza di cui alla presente sezione e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro. 3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'Autorita' interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale. 4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
