Quando in base alle presenti disposizioni, una delle due navi deve lasciar libera la rotta all'altra, quest'ultima deve mantenere la propria rotta e la propria velocita'. Quando, per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova cosi' vicina all'altra che la collisione non puo' essere evitata con la sola manovra della nave che deve cedere il passo, anch'essa deve agire nel modo piu' adatto per evitare la collisione (si vedano gli articoli 28 e 30).

Testo vigente dal 27 aprile 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-03-31;107~art22 · fonte del testo

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