[1]Inventari o consegne.

[2]L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegue si commisura in ragione del 3 per cento del canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto. Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione. Quando l'impostazione avvenga ex novo, l'onorario e' aumentato del 30 per cento.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art32 · fonte del testo

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