[1]Duplicati degli atti.

[2]Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale e' raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art15 · fonte del testo

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