[1]Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun Ministro ripartira' definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.
[2]Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno d'essi assegnati.
[3]Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con Decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
