[1]La Ragioneria generale e' retta da un Ragioniere generale, il quale sara' personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.
[2]La nomina dei Ragionieri sara' fatta sopra proposta del Ministro delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria e' addetta.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
