Art. 74
In tempo di guerra nel caso di sottufficiale inquadrato in unita' di altra Forza armata, il comandante di tale unita' dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
