Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, e' soppresso. L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di 2.500 posti. Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art62 · fonte del testo

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