Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' di anni cinquantacinque. Tali obblighi sono: rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art52 · fonte del testo

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