Art. 24
Al sottufficiale sospeso dall'impiego o dal servizio compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego o dal servizio e' computato per meta'.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
