I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 81.

Testo vigente dal 24 dicembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art22 · fonte del testo

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