Sono autorizzati:

  • a)l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
  • b)il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazioni del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio - decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della, presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1332~art4 · fonte del testo

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