Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione dei fondi inscritti ai capitoli nn. 224 e 225, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309, concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari, e della legge 1° novembre 1957, n. 1058, relativa alla costruzione di caserme per la Guardia di finanza.

Testo vigente dal 31 ottobre 1958

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-10-31;968~art11 · fonte del testo

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