Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-49, le seguenti spese:

  • 1)L. 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
  • 2)L. 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
  • 3)L. 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • 4)L. 8.000.000 per riparazioni straordinarie di danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali:
  • 5)L. 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-10-26;1256~art3 · fonte del testo

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