E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1952-53, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 526 e 527 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-10;910~art14 · fonte del testo

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