Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art7 · fonte del testo

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