Il limite di eta' per la cessazione dal servizio e' stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri. I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale. I limiti di eta' previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art11 · fonte del testo

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