Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica per il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "Tito Schipa" che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • a)che non abbia raggiunto il limite di eta' previsto dalle vigenti leggi;
  • b)che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato "Tito Schipa" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
  • c)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art10 · fonte del testo

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