Art. 4 (Convenzione Istituto musicale "L.D'Annunzio")

L'Amministrazione comunale di Pescara e l'Amministrazione provinciale di Pescara si obbligano a corrispondere allo Stato un contributo che viene fissato in lire 7.500.000 annuali cadauno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1 ottobre 1969). Con la stessa decorrenza la Corporazione musicale "L. D'Annunzio" si obbliga a corrispondere allo Stato un contributo simbolico di lire 1 annue. Tale contributo sara' considerato come spesa di carattere obbligatorio e sara' versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. L'Amministrazione comunale di Pescara esonera il Conservatorio musicale "L. D'Annunzio" da ogni contributo o tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attivita' scolastica ed artistica.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-d-annunzio-art4 · fonte del testo

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