Art. 5 (Convenzione Istituto musicale "A.Venturi")

Le eventuali altre oblazioni da parte di Enti o di persone a favore del Conservatorio di musica di Brescia, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-a-venturi-art5 · fonte del testo

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