L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e' sostituito con il seguente: "La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento. Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate al ricevere l'impressione del bollo. I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte. In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22".

Testo vigente dal 10 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-21;717~artunico · fonte del testo

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