[1]Le disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 27 ottobre 1951.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1951
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo vigente dal 22 ottobre 1951
