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Miscellanea
Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura
Legge 22 febbraio 1951, n. 64
- Aggiornato al
- 27 febbraio 1951
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con…
- Art. 2L'U.N.S.E.A. in liquidazione potra' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- Art. 3Con effetto dal 1 ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote, previste…
- Art. 4Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio…
- Art. 5Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che abbia chiesto di cessare…
- Art. 6Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonche' le indennita' di…
- Art. 7All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del…
- Art. 8Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 9Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e…
- Art. 10Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della…
- Art. 11Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale…
- Art. 12I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione…
- Art. 13Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare Con propri decreti le variazioni di…
- Art. 14La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
