Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni erogate dall'Ente potra' essere aumentato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio nazionale dell'Ente, di una misura percentuale, stabilita in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati ISTAT, pari a quella stabilita per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS. L'aumento di cui al comma precedente ha effetto purche' il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi. Nei confronti delle ostetriche titolari di piu' trattamenti pensionistici, l'aumento di cui al primo comma o altro analogo aumento collegato al costo della vita, e' dovuto una sola volta ed e' a carico della gestione che eroga il trattamento di importo piu' elevato.

Testo vigente dal 12 aprile 1980

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-02;127~art5 · fonte del testo

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