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Miscellanea
Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B)
Legge 24 dicembre 1949, n. 983
- Aggiornato al
- 9 gennaio 1950
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C), istituito…
- Art. 2Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del…
- Art. 3Il passaggio preveduto nel precedente articolo e' subordinato al giudizio di idoneita'…
- Art. 4Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari, se…
- Art. 5Agli effetti della successiva promozione ai gradi 9° e 10° del gruppo B, si tiene conto…
- Art. 6Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio…
- Art. 7Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono piu' chiedere il passaggio nel ruolo dei…
- Art. 8Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno…
- Art. 9Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi 9°, 10° e 11° e' man mano…
- Art. 10Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici…
- Art. 11All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si fara' fronte con le somme…
- Art. 12La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta…
