I compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti all'assistenza svolta all'estero per le persone di cui al precedente art. 1 sono devoluti al Ministero del tesoro. I fondi residuati sul bilancio del Ministero della difesa per le spese anzidette sono trasferiti al bilancio del Ministero del tesoro, che provvedera' alla conseguente variazione con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per la difesa.

Testo vigente dal 6 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-07;488~art2 · fonte del testo

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