In deroga all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio. Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato. Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art9 · fonte del testo

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