E' autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo avere conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'art. 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti:

  • 1)essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore;
  • 2)avere prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre;
  • 3)essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle autorita' italiane;
  • 4)essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni. I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verra' concluso dopo la entrata in vigore della presente legge. I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.

Testo vigente dal 23 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;1087~art3 · fonte del testo

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