Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che e' mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituira' una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori. Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art10 · fonte del testo

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