Indice per libri, titoli e capi
Lavoro
Sistemazione della previdenza marinara
Legge 25 luglio 1952, n. 915
- Aggiornato al
- 31 ottobre 1962
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 36
Titolo I — Disposizioni per il personale inscritto alla gestione marittimaartt. 1-10
- Art. 1Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le…
- Art. 2L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, e'…
- Art. 3I contributi previsti dall'art. 16 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996…
- Art. 4I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 260…
- Art. 5L'art. 21 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della…
- Art. 6L'art. 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della…
- Art. 7Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le…
- Art. 8L'inscritto che, al compimento del sessantesimo anno di eta', se uomo, o del…
- Art. 9L'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 14…
- Art. 10I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono…
Titolo II — Disposizioni per il personale inscritto alla gestione specialeartt. 11-19
- Art. 11Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre…
- Art. 12Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e' cosi'…
- Art. 13I contributi fissati dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946…
- Art. 14Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo…
- Art. 15Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante…
- Art. 16Agli effetti della determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 15…
- Art. 17Gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912…
- Art. 18Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1 gennaio 1944, il cui…
- Art. 19Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231…
Titolo III — Disposizioni generali e finaliartt. 20-28
- Art. 20Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi…
- Art. 21A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi…
- Art. 22senza rubricaabrogato
- Art. 23In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato…
- Art. 24null
- Art. 25Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla…
- Art. 26Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina…
- Art. 27Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della…
- Art. 28La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua…
