A detto personale e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento. Al personale medesimo verra' corrisposta, da parte degli enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego. Tale liquidazione e' riferita, per ogni singola unita', al giorno precedente a quello dal quale decorre, ai sensi del precedente art. 1, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo statale ed e' calcolata sulla base delle competenze in godimento al predetto giorno, computabili ai fini della liquidazione stessa.

Testo vigente dal 28 ottobre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-08;970~art3 · fonte del testo

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