Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4. Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1 gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.
Testo vigente dal 4 gennaio 1950
