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Miscellanea
Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Legge 16 febbraio 1974, n. 39
- Aggiornato al
- 6 marzo 1974
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati…
- Art. 2Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati…
- Art. 3Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati…
- Art. 4Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento: che la posizione giuridica che da'…
- Art. 5Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e' effettuato…
- Art. 6Il personale inquadrato ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni e…
- Art. 7Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo…
- Art. 8Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge e' collocato a…
- Art. 9Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto all'Azienda…
- Art. 10Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base…
- Art. 11In deroga al divieto di cui al precedente articolo 9 potranno essere ancora utilizzati…
- Art. 12Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei…
- Art. 13L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, fara'…
- Art. 14La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua…
