Art. 31 — Omissione di esercitazione

Dopo l'articolo 1218 del Codice della navigazione e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".

Testo vigente dal 5 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art31 · fonte del testo

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