L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 novembre successivo ai fini della dovuta approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 aprile successivo, per l'approvazione definitiva. I conti consuntivi della Scuola dall'esercizio 1949-50 in poi sono soggetti, per l'approvazione definitiva, alle norme stabilite dalla presente legge.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394~art14 · fonte del testo

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