Art. unico
[1]Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadra' il 31 dicembre La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
[3]GRONCHI
[4]ZOLI - TAMBRONI
[5]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 1 aprile 1958
