La denunzia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato gia' allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalita' del girante, la data e la causa della girata, nonche' tutti gli elementi atti a provare le legittimita' del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco. La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sara' restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art2 · fonte del testo

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